Il D.Lgs. 121/2011 stabilisce le sanzioni per la presentazione del MUD 2011
Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 pubblicato sulla G.U. del 1 agosto 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011, attua la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/Ce elativa all'inquinamento provocato dalle navi e introduce nuove sanzioni per violazioni.
Il D.Lgs. 121/2011 introduce nuove fattispecie di reati ambientali estendendo alle persone giuridiche la responsabilità per vari reati in materia di rifiuti.
Tra di essi il traffico illecito, lo svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione ed anche l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
Analogamente viene estesa alle impresa la responsabilità per le violazioni in materia di Sistri, il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.
In materia di MUD l'articolo 4 comma 2 stabilisce che per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 , nella formulazione previgente a quella di cui al D.Lgs. 205/2010, che per comodità riportiamo:
Il comma 1 stabilisce che "I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".
Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.