Pubblicato il Decreto 14 marzo 2014 n. 49 di recepimento della direttiva 19/2012 CEE relativa ai RAEE
IL D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49, che sostituisce il precedente D.Lgs 151/2005 è stato pubblicato sulla G.U. del 28/3 ed entrerà in vigore il 12 aprile prossimo.
Il Decreto conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito dal Ministero dell'Ambiente e alimentato dalle iscrizioni e dalle comunicazioni annuali raccolte dalle Camere di commercio.
Al Registro viene attribuito il compito di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato.
Le modalità per il funzionamento del registro e per la raccolta delle iscrizioni e delle comunicazioni annuali rimangono quelle fissate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185: ovviamente le imprese già iscritte non dovranno riscriversi ma, qualora si rendesse necessario, dovranno aggiornare le informazioni comunicate al momento della prima iscrizione.
Sul registro verranno inoltre pubblicate le quote di mercato di ciascun produttore.
I produttori di AEE (o, nel caso di imprese straniere i rappresentanti autorizzati) potranno quindi immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza, da effettuarsi, unicamente via telematica, prima di iniziare ad operare sul territorio italiano.
Le informazioni che i produttori devono comunicare sono stabilite dall'allegato X al Decreto: oltre ad informazioni che già venivano trasmesse i produttori dovranno comunicare il marchio delle apparecchiature, le tecniche di vendita utilizzate (per il momento solo la vendita a distanza), e le AEE che vengono solo esportate.
All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia.
In particolare il produttore dovrà indicare se si avvale di un sistema collettivo di finanziamento (al quale dovrà avere precedentemente aderito) o di un sistema individuale.
Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.lgs. Prevede infatti che anche i produttori di AEE domestiche possano scegliere di finanziare individualmente la raccolta e la gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti dalle proprie apparecchiature a seguito del riconoscimento accordato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La piena operatività di questa disposizione (che ha effetti notevoli sul Registro) è legata all'approvazione del Decreto sulle garanzie finanziarie che dovranno essere versate dai produttori.
Riassumiamo di seguito alcune delle principali novità:
- ampliamento dell'ambito di applicazione che da subito include anche i pannelli fotovoltaici; a partire dal 2018 l’ambito di applicazione si amplierà a tutte le apparecchiature, fatte salve quelle esplicitamente menzionate nella Direttiva e nel Decreto di recepimento
- i soggetti, non stabiliti sul territorio nazionale, che vendono a distanza sono soggetti ad una disciplina specifica;
- i sistemi collettivi dovranno conformarsi ad uno statuto standard che dovrà essere definito dal Ministero dell'Ambiente con apposito Decreto;
- i produttori dovranno apporre sulle apparecchiature, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, un marchio che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che indichi che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
- i distributori con superficie di vendita superiore a 400mq dovranno ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalente con modalità da definirsi con un successivo decreto di attuazione.
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di informazione in capo alle imprese, viene confermato che i gestori di RAEE dovranno continuare a comunicare annualmente, tramite il MUD, i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale.
Gli stessi impianti di trattamento dovranno iscriversi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di coordinamento e comunicare al Centro le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimane confermato il ruolo fondamentale di governo del sistema attribuito al Comitato di vigilanza e controllo così come il ruolo del Centro di coordinamento al fine di ottimizzare e uniformare le modalità di raccolta, ritiro e gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento
Gli stessi impianti di trattamento dovranno iscriversi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di coordinamento e comunicare al Centro le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimane confermato il ruolo fondamentale di governo del sistema attribuito al Comitato di vigilanza e controllo così come il ruolo del Centro di coordinamento al fine di ottimizzare e uniformare le modalità di raccolta, ritiro e gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento